Sicurezza sul Lavoro

Quando è obbligatorio l’uso dei DPI?

I Dispositivi di protezione individuale più comuni in Italia

L’uso dei DPI è obbligatorio quando i rischi non si possono evitare o essere ridotti sufficientemente da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Andiamo per gradi e approfondiamo insieme l’argomento.

La Sicurezza sul Lavoro e l’Importanza dei DPI

La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta per tutte le aziende, indipendentemente dal settore in cui operano. Garantire un ambiente di lavoro sicuro non solo protegge i lavoratori da infortuni e malattie professionali, ma contribuisce anche a migliorare la produttività e il morale del team.

Tra gli elementi utilizzati per garantire la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ci sono i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

I DPI sono strumenti essenziali, progettati per proteggere i lavoratori dai rischi specifici presenti nel luogo di lavoro. Tra i DPI ci sono: caschi, guanti, occhiali di sicurezza, maschere respiratorie, e molto altro, ciascuno di essi progettato per offrire una protezione mirata dai rischi a cui il lavoratore è esposto.

I DPI devono essere progettati e realizzati nel rispetto delle norme specifiche di settore ed i lavoratori devono essere opportunamente informati, formati e, in taluni casi, addestrati all’uso. Ma RICORDA i DPI da soli non bastano!

In questo articolo affronteremo, seppur brevemente, il concetto di sicurezza sul lavoro e della sua importanza, analizzeremo i diversi tipi di DPI e daremo indicazioni utili su come implementare un efficace programma per la scelta, l’utilizzo e la manutenzione dei DPI utili per la vostra azienda.

Quindi se sei un datore di lavoro, devi “conoscere” e “definire” le misure di prevenzione e protezione aziendali. Se sei responsabile della sicurezza, devi “conoscere” e individuare, in collaborazione con il D.L., le misure di prevenzione e protezione aziendali. Se sei un lavoratore, devi “conoscere” e seguire le misure di prevenzione e protezione aziendali. Queste misure possono fare la differenza tra un ambiente di lavoro sicuro e uno “meno sicuro”. Dunque, è essenziale, che tutti abbiano la giusta percezione e conoscenza dei rischi (pericoli a cui sono esposti) per farsi trovare preparati e gestirli al meglio.

Cosa si intende per Sicurezza sul Lavoro?

La sicurezza sul lavoro si riferisce all’insieme di misure, pratiche e procedure, interne ed esterne alle aziende, adottate per prevenire infortuni, malattie professionali e incidenti sul luogo di lavoro.

Questo concetto include tutte le azioni e gli adempimenti messi in atto per assicurare un luogo di lavoro che sia quanto più sicuro possibile per i lavoratori.

Quando si parla di sicurezza sul lavoro ci riferiamo a diversi aspetti, tra i quali:

    1. Valutazione dei Rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
    2. Informazione, formazione e addestramento: Rappresentano i tre aspetti del sapere: il sapere, il saper essere e il saper fare. Attraverso questi processi di educano i lavoratori sui rischi specifici connessi alla loro mansione e sulle corrette procedure di sicurezza da seguire. Con tecniche specifiche di BB-S (Behavior Based Safety) si può intervenire sui comportamenti dei lavoratori modificandoli I processi formativi sono necessari per accrescere, e mantenere alta, la percezione, la consapevolezza e la competenza dei dipendenti in materia di sicurezza.
    3. Procedure di Emergenza: La presenza di procedure di emergenza da mettere in atto in caso di eventi naturali e non quali terremoti, alluvioni, incendi, esplosioni, incidenti ed infortuni sul lavoro può contribuire a salvare vite e ridurre i danni.
    4. Manutenzione e Ispezione degli Equipaggiamenti: Spesso sottovalutate le operazioni di manutenzione e le ispezioni delle macchine e attrezzature da lavoro possono garantire buone condizioni di funzionamento e un abbattimento dei rischi connessi al loro utilizzo.
    5. Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): Fornire ai lavoratori gli strumenti necessari per proteggersi da rischi specifici è una delle ultime misure, nella gerarchia degli interventi, da mettere in atto. I DPI devono essere adeguati al tipo di lavoro svolto e ai rischi a cui espone il lavoratore e devono essere utilizzati in modo “efficace”.
    6. Promozione di una Cultura della Sicurezza: Incoraggiare un ambiente in cui la sicurezza sia una responsabilità condivisa da tutti i membri dell’organizzazione. Questo può essere realizzato attraverso la comunicazione aperta, il feedback continuo e il riconoscimento dei comportamenti sicuri. La sicurezza in azienda dipende da tutti, ma deve rappresentare una chiara “volontà” della parte datoriale/manageriale che non deve mai mettere in secondo piano la sicurezza neanche dinanzi alla “produzione”

Un buon approccio alla sicurezza sul lavoro non solo protegge i dipendenti, ma genera dei vantaggi indotti per l’azienda in termini di costi diretti ed indiretti associati ad eventuali incidenti. Ad esempio, non si è esposti a costi per training di nuove risorse da inserire, di ridotta produttività delle nuove risorse, di perdita di immagine, etc. Inoltre, gli studi dimostrano che un ambiente “sicuro” aumenta la produttività e crea un clima lavorativo positivo.

La sicurezza sul lavoro è quindi, NON UN COSTO; BENSÌ UN INVESTIMENTO fondamentale per il successo e la sostenibilità di qualsiasi impresa.

Il D.Lgs. 81/08 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) su cosa si basa?

Il Decreto Legislativo ha avuto, ed ha tuttora, come obiettivo quello di definire regole, procedure e misure preventive e protettive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro.

Sin dalla sua genesi (ricordiamo che rappresenta l’attuazione dell’art. 1 della Legge 3 Agosto, n.123) lo scopo della sua applicazione è stato quello di garantire la salute e la sicurezza sui loghi di lavoro. Per salute si intende “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”.

Quindi per riassumere “la sicurezza sul lavoro è la condizione necessaria per far svolgere a tutti i lavoratori, così come definiti dal D.Lgs. 81/08, la propria attività lavorativa in sicurezza, senza esporli a rischio di incidenti, infortuni o malattie professionali”.

Testo fondamentale che si occupa di regolamentare la salute e la sicurezza sul lavoro è il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 81/08).

Nei luoghi di lavoro, i DPI rappresentano lo strumento per proteggere i lavoratori dai rischi per la salute e la sicurezza presenti nell’ambiente di lavoro.

Il Decreto Legislativo 81/2008 sottolinea l’importanza dei DPI precisando che “devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”.

Che cosa vuol dire DPI?

L’acronimo DPI sta a significare “dispositivo di protezione individuale” e si pronuncia con la dizione italiana.

I DPI vengono definiti dal decreto legislativo 81/08 (chiamato anche testo unico sicurezza sul lavoro) come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

Tutti i DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425 e devono essere marcati CE.

Cosa significa il marchio “CE”?

Questo marchio certifica che il prodotto è stato valutato dal produttore e che è considerato conforme ai requisiti dell’UE riguardanti sicurezza, salute e protezione ambientale.

Il marchio CE è obbligatorio per tutti i prodotti commercializzati all’interno dell’UE e un produttore extra europeo non può eseguire la marcatura CE anche se i suoi prodotti sono conformi alle leggi, se lo fa la marcatura è illegale.

Marcatura CE e certificati non son la stessa cosa, in particolare i certificati, rilasciati da un organismo notificato, sono una integrazione della marcatura CE e non sostituiscono mai la stessa. I DPI possono essere marcati CE direttamente dal fabbricante/importatore e non necessitano di certificati se di Ia categoria, mentre è necessario il certificato per DPI di IIa e IIIa categoria.

Se per qualche motivo, a causa della natura del DPI, non viene riportata la marcatura CE, questa deve essere riportata sull’imballaggio o sui documenti del DPI.

Inoltre, tutti i DPI devono essere accompagnati da istruzioni che specificano le modalità di stoccaggio, utilizzo, pulizia, manutenzione, revisione e disinfezione. Queste istruzioni devono essere chiare, leggibili e redatte in lingua italiana.

C’è da sottolineare e da chiarire che non tutti i dispositivi di sicurezza che vengono indossati sul luogo di lavoro possono essere definiti DPI.

Ai fini del D.Lgs. 81/08 non sono considerati DPI (dispositivi di protezione individuale):

      gli indumenti da lavoro ordinari e le uniformi non progettati specificamente per proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.

      Le attrezzature di servizio e di soccorso.

      Le attrezzature di protezione individuale utilizzate dalle forze armate, dalla polizia e dal personale dei servizi di ordine pubblico.

      Le attrezzature di protezione individuale destinate ai mezzi di trasporto.

      I materiali sportivi quando impiegati esclusivamente per attività sportive e non per scopi lavorativi.

      I materiali destinati all’autodifesa o alla dissuasione.

      Gli apparecchi portatili per rilevare e segnalare rischi e pericoli.

La normativa di riferimento, Regolamento (UE) 2016/425 classifica i DPI in 3 categorie.

Quali sono le 3 categorie di DPI?

      DPI categoria I: proteggono da rischi minimi;

      DPI categoria II: sono quelli che non rientrano ne nella prima che nella terza categoria;

      DPI categoria III: proteggono da rischi gravi che possono causare conseguenze molto gravi quali la morte o danni alla salute irreversibili.

Vediamole nel dettaglio:

I dispositivi di protezione individuali DPI di prima categoria (Categoria I) proteggono dai seguenti rischi minimi:

    1. lesioni meccaniche superficiali
    2. contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua
    3. contatto con superfici calde che non superano i 50°C
    4. lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole
    5. condizioni atmosferiche di natura non estrema

I DPI di seconda categoria sono quelli che non appartengono né alla prima né alla terza categoria.

I dispositivi di protezione individuali DPI di terza categoria (Categoria III) proteggono dai rischi che possono causare danni irreversibili o con conseguenze gravissime quali morte o malattie:

    1. sostanze e miscele pericolose per la salute
    2. atmosfere con carenza di ossigeno
    3. agenti biologici nocivi
    4. radiazioni ionizzanti
    5. ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100°C
    6. ambienti a bassa temperatura aventi affetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di -50°C o inferiore
    7. cadute dall’alto
    8. scosse elettriche e lavoro sotto tensione
    9. annegamento
    10. tagli da seghe a catena portatili
    11. getti ad alta pressione
    12. ferite da proiettile o da coltello
    13. rumore nocivo

I DPI di terza categoria, non solo richiedono che il corretto utilizzo da parte del lavoratore, ma anche che il lavoratore stesso sia addestrato all’utilizzo dei DPI.

DPI: quali sono gli obblighi del datore di lavoro?

Il D.lgs 81/08 stabilisce obblighi precisi per il datore di lavoro riguardo alla scelta, gestione e fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori.

In particolare, gli obblighi del datore sono quelli di:

    1. effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
    2. individuare le caratteristiche dei dpi necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentante degli stessi DPI
    3. aggiornare la scelta dei dpi ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione
    4. tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore connesse con l’uso dei dispositivi di protezione individuale
    5. mantenere in efficienza i dpi e assicurare le loro condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante
    6. provvedere che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti conformemente alle informazioni del fabbricante
    7. destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori
    8. informare il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge
    9. stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI
    10. assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. In particolare, l’addestramento è obbligatorio per i Dispositivi di Protezione Individuali DPI che rientrano nella III categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito.

Chi fornisce i DPI?

La fornitura dei dispositivi di protezione individuale è responsabilità del datore di lavoro, e il lavoratore non dovrà sostenere alcun costo. Tuttavia, il lavoratore ha degli obblighi relativi all’uso dei DPI.

DPI: quali sono gli obblighi del lavoratore?

Tra gli obblighi a carico dei lavoratori ci sono i seguenti:

    1. si devono sottoporre al programma di informazione, formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro sull’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
    2. devono utilizzare in modo appropriato e conformemente alla informazione, formazione e addestramento ricevuta i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
    3. devono provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione
    4. non devono apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa
    5. devono segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a loro disposizione

DPI: controlli periodici e scadenza

Se un DPI ha una scadenza, è il fabbricante che deve fornire le indicazioni, specificando nelle istruzioni la durata del dispositivo di protezione individuale. In tal caso, sul DPI viene riportata la data di fabbricazione e, grazie all’indicazione della durata indicata nel manuale, l’utilizzatore può determinare la data di scadenza.

Ogni dispositivo di protezione individuale deve essere verificato visivamente dal lavoratore prima dell’uso e deve essere sottoposto a controlli regolari secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.

Le istruzioni, che devono accompagnare il dispositivo, contengono al loro interno le periodicità dei controlli e la tipologia (in alcuni casi i controlli devono essere eseguiti solo da personale specializzato).

Corso sicurezza sul lavoro

In conclusione, la sicurezza sul lavoro è un aspetto fondamentale che richiede l’impegno di tutti partendo dai datori di lavoro, passando per i dirigenti e i preposti, fino ad arrivare ai lavoratori.

La corretta gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e il rispetto delle normative sono essenziali per prevenire infortuni e malattie professionali.

Per chi desidera approfondire questi temi, Safethink Consulting offre corsi sulla sicurezza sul lavoro, progettati per fornire una informazione, formazione e addestramento completa e, sempre, aggiornata.

Partecipando ai nostri corsi potrete ottenere l’attestato di formazione e addestramento per i DPI, l’attestato di informazione e formazione generale e specifica per i lavoratori e tutti gli attestati previsti dalla normativa di settore indispensabili da un lato per certificare la vostra competenza e dall’altro di rispondere alle richieste da parte degli organi di vigilanza.

I nostri percorsi formativi sono pensati per rispondere, nel rispetto della normativa vigente e degli specifici ASR, alle esigenze di aziende e lavoratori fornendo, tra l’altro, strumenti pratici e conoscenze teoriche fondamentali.

Oltre ai corsi, Safethink Consulting, offre servizi di consulenza specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro per supportare le aziende nell’implementazione di misure efficaci di prevenzione e protezione e in tutti gli adempimenti tecnico/amministrativi necessari per essere sempre “pronti” a rispondere alle richieste degli Organi di Vigilanza.

Investire nella sicurezza sul lavoro significa garantire un ambiente di lavoro più sicuro e produttivo.

Contattateci per scoprire come possiamo aiutarvi a raggiungere questo obiettivo.

Corsi di Sicurezza sul lavoro validi e riconosciuti ai sensi del D.Lgs 81

Corso di aggiornamento ASPP 20 ore – tutti i macrosettori ASR 7.7.16

120,00 

Corso di aggiornamento per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.) - tutti i macrosettori ateco 2007 e i nuovi settori produttivi B-SP1, B-SP2, B-SP3 e B-SP4, ai sensi dell'art. 32, comma 6 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ed Accordo Stato-Regioni, repertorio atti n. 128/CSR, del 7 luglio 2016, della durata di 20 ore.

validità: 60 mesi

Corso di aggiornamento dei lavoratori (6 ore)

45,00 

Corso di Aggiornamento dei Lavoratori (6 Ore)

Il corso di aggiornamento per lavoratori fornisce ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende e attraverso quali strumenti L’aggiornamento lavoratori si rivolge ai lavoratori ed è valido come aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR entrato in vigore nel 2012 e indica le strategie che il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro.

validità:60 --- Nel panorama aziendale moderno, la formazione continua rappresenta un investimento strategico per garantire competitività e sicurezza sul lavoro. Il Corso di Aggiornamento dei Lavoratori (6 Ore) di SafeThink Consulting è studiato per fornire a dipendenti, tecnici e operai le conoscenze necessarie per operare in modo sicuro e conforme alle normative vigenti, migliorando così la qualità del lavoro e contribuendo alla crescita complessiva dell’azienda. Nel contesto di un ambiente lavorativo in costante evoluzione, è essenziale che i lavoratori aggiornino costantemente le proprie competenze, soprattutto in un’epoca in cui le normative in materia di sicurezza e salute sono in continuo aggiornamento. Questo corso si prefigge l’obiettivo di fornire ai partecipanti un quadro chiaro e aggiornato degli aspetti fondamentali riguardanti la sicurezza sul lavoro, approfondendo i temi più rilevanti per la prevenzione degli infortuni e la gestione dei rischi. In questo modo, ogni dipendente può contribuire attivamente a creare un ambiente di lavoro più sicuro, riducendo il rischio di incidenti e migliorando la gestione delle emergenze. Uno degli aspetti più importanti della formazione dei lavoratori è la capacità di riconoscere e valutare correttamente i rischi presenti nell’ambiente lavorativo. Attraverso questo percorso formativo, i partecipanti vengono sensibilizzati sulla necessità di adottare comportamenti responsabili e sulla corretta applicazione delle misure preventive. Il corso, infatti, si focalizza sull’aggiornamento delle competenze specifiche che ogni lavoratore deve possedere per contribuire efficacemente alla sicurezza aziendale, evidenziando l’importanza di una cultura della prevenzione condivisa da tutto il personale. L’aggiornamento dei lavoratori non riguarda solo il rispetto degli obblighi normativi, ma rappresenta un vero e proprio strumento di crescita per l’intera azienda. Un personale formato è in grado di migliorare le proprie performance, favorendo una maggiore efficienza operativa e riducendo i costi legati a incidenti e malfunzionamenti. Inoltre, investire nella formazione continua contribuisce a rafforzare la reputazione dell’azienda, che viene percepita come un’organizzazione attenta alla sicurezza e al benessere dei propri dipendenti. Tale approccio non solo previene situazioni di rischio, ma promuove un clima di fiducia e collaborazione, elementi fondamentali per uno sviluppo aziendale sostenibile. Il Corso di Aggiornamento dei Lavoratori è stato progettato per rispondere alle esigenze di aziende di diverse dimensioni, dai piccoli enti alle realtà medio-grandi, offrendo contenuti aggiornati e strumenti pratici applicabili al quotidiano. SafeThink Consulting, grazie alla sua consolidata esperienza nel campo della formazione professionale, mette a disposizione percorsi formativi mirati che rispondono alle sfide attuali del mondo del lavoro. La formazione erogata in questo corso consente ai lavoratori di acquisire aggiornamenti indispensabili in tema di sicurezza, strategie operative e gestione dei rischi, migliorando la capacità di prevenire e gestire situazioni critiche. L’aggiornamento dei dipendenti attraverso corsi specifici come questo assume un ruolo chiave anche nella gestione delle emergenze. Le aziende che investono nella formazione continuativa sono meglio preparate a rispondere in modo tempestivo e coordinato alle eventuali criticità, trasformando situazioni di crisi in opportunità per rafforzare le misure di sicurezza e ottimizzare l’organizzazione interna. Un ambiente di lavoro sicuro riduce l’assenteismo e migliora il morale del personale, influendo positivamente sulla produttività complessiva. SafeThink Consulting si impegna a offrire corsi di formazione che integrino teoria e praticità, con contenuti costantemente aggiornati e in linea con le normative di settore. Il Corso di Aggiornamento dei Lavoratori (6 Ore) è una risorsa fondamentale per ogni azienda che desidera garantire la protezione e il benessere dei propri collaboratori, contribuendo al contempo a un clima aziendale positivo e a una gestione del rischio più efficace. Investire nella formazione dei lavoratori significa investire nel successo a lungo termine dell’azienda. Con questo corso, le imprese possono contare su dipendenti sempre aggiornati e pronti a fronteggiare le sfide quotidiane, trasformando la sicurezza in un valore aggiunto e un vantaggio competitivo essenziale nel mercato attuale. SafeThink Consulting è il partner ideale per accompagnare la crescita professionale dei lavoratori, promuovendo una cultura della sicurezza che incide positivamente su ogni aspetto organizzativo.

Corso di aggiornamento per addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27:2021 – PEI [persona idonea] – PES [persona esperta] – PAV [persona avvertita] (4 ore)

90,00 

Corso di aggiornamento per addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 - PEI [Persona Idonea] - PES [Persona Esperta] - PAV [Persona Avvertita], ai sensi degi artt. 37 e 82 del D.Lgs. 81/08 - correttivo D.Lgs. 106/09 e CEI 11-27:2021 - CEI EN 50110-1 (CEI 11-48), della durata di 4 ore.

PEI (Persona Idonea): Persona alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e 1 (bassa tensione, quindi, fino ad un massimo di 1000 volt in corrente alternata o 1500 volt in corrente continua).

PES (Persona esperta): Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare. Lavora FUORI TENSIONE ed in prossimità. Può svolgere il ruolo di preposto ai lavori elettrici, cioè di responsabile dei lavori eseguiti da più addetti.

PAV (Persona avvertita): Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare. Lavora FUORI TENSIONE ed in prossimità, che può operare solo se coordinato da un PES.

validità: 60 mesi

Corso di aggiornamento per alimentaristi – livello 1

40,00 

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono rinnovare e aggiornare conoscenze in merito alle attività che comportano manipolazione di alimenti confezionati o sfusi non deteriorabili o alla relativa sola somministrazione e vendita:

personale addetto alla sola somministrazione nelle mense

camerieri (personale di sala presso attività di ristorazione)

personale addetto alla vendita dei prodotti ortofrutticoli ed al trasporto degli alimenti sfusi che necessitano di controllo della temperatura (ex art. 44, D.P.R. n. 327/80)

validità: 36 mesi

Corso di aggiornamento per alimentaristi – livello 2

50,00 

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono rinnovare e aggiornare conoscenze in merito alle attività che comportano manipolazione di alimenti deteriorabili, nelle fasi di produzione, preparazione, cottura e confezionamento:

responsabili dell’industria alimentare e/o della qualità all’interno di un’azienda, nonché personale con responsabilità di sorveglianza, gestione di settore del processo

pasticceri e produttori di gelato artigianale, ovvero stabilimenti di prodotti d’uovo, gastronomici e dolciari

addetti all’industria conserviera

personale operante all’interno delle cucine per mense, ristoranti, pizzerie e similari, caseifici

addetti alle rosticcerie, gastronomie, personale addetto alle lavorazioni della pasta fresca, pastifici

addetti ai bar, tavola calda e lavorazioni prodotti da forno

addetti in stabilimenti di lavorazione carni e pesce

addetti manipolazione prodotti dietetici, per la prima infanzia e destinati ad una alimentazione particolare;

allievi di scuola alberghiera addetti a lavorazioni non contemplate nell’elenco di cui sopra, che presentano, comunque, un rischio microbiologico significativo

addetti alla vendita presso esercizi commerciali (supermercati, salumerie, macellerie, pescherie, ecc.)

validità: 36 mesi

Corso di aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (40 ore)

200,00 

Corso di aggiornamento obbligatorio (ai sensi del D.Lgs 81/08 e 106/09) in materia di sicurezza nei cantieri edili, rivolto ad architetti, ingegneri, geologi, laureati in scienze agrarie o scienze forestali, geometri, periti industriali, periti agrari e tecnici del settore edile che desiderano abilitarsi / aggiornarsi come Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri e sviluppare nuove conoscenze nell'ambito della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, con l`obbiettivo di acquistare nuove professionalità in grado di essere spendibili nel settore edilizio, e di migliorare la cronica necessità di sicurezza dei cantieri. Programma: Le linee guida del programma fanno riferimento all'Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e 106/09. Il modulo è orientato alla risoluzione dei problemi, all’analisi e valutazione dei rischi specifici dei settori Ateco sopradetti e alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione e protezione.l modulo per le attività trattate consentirà di acquisire conoscenze/abilità per valutare correttamente i rischi presenti nelle attività estrattive e costruzioni e individuare le misure di prevenzione e protezione idonee per rendere i rischi accettabili e costantemente ridurli. La durata dell'aggiornamento per il Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori è di 40 ore tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente. Ai sensi dell'art. 98, comma 2 e Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., correttivo D.Lgs. n. 106/09 ed Accordo Stato-Regioni, repertorio atti n. 128/CSR, del 07.07.16.

validità: 60 mesi

Corso di aggiornamento per dirigenti (6 ore)

65,00 

L`articolo 37, comma 7, del D. Lgs. 81/2008 dispone, con riferimento ai Dirigenti per la Sicurezza, un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo modalita` e contenuti didattici specificati nell`accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e pubblicato in G.U. l`11 gennaio 2012. Il corso si pone come obiettivo l`aggiornamento delle conoscenze necessarie per continuare a svolgere l`incarico di Dirigente per la Sicurezza ai sensi dell`art.37 del D.Lgs.81/2008.

validità:60 mesi

Corso di aggiornamento per preposti (6 ore)

55,00 

Il corso di aggiornamento per preposti fornisce ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per aggiornare le competente e le conoscenze in materiale di sicurezza sul lavoro tenuto conto della peculiarità delle funzioni dettate dall’incarico conferito. L’aggiornamento preposti sulla sicurezza e salute si rivolge ai preposti (sorvegliano e sovraintendono) ed è valido come aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR entrato in vigore nel 2012 e indica le strategie che il preposto è chiamato ad operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro.

validità:60 mesi

Corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – fino a 50 lavoratori (4 ore)

45,00 

Corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) meno di 50 lavoratori , ai sensi dell`art. 37 comma 10 e 11 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. della durata di 4 ore.

validità: 12 mesi

Corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – oltre 50 lavoratori (8 ore)

55,00 

Corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) più di 50 lavoratori , ai sensi dell`art. 37 comma 10 e 11 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. della durata di 8 ore.

validità:12 mesi

Corso di aggiornamento per RSPP – datori di lavoro – settore di rischio alto (14 ore)

75,00 

L`articolo 34, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dispone che il datore di lavoro, che abbia assunto direttamente l`incarico di RSPP in aziende con rischio alto, debba obbligatoriamente frequentare corsi di aggiornamento quinquennali della durata di 14 ore, secondo modalita` e contenuti didattici specificati nell`accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e pubblicato in G.U. l`11 gennaio 2012. Il corso si pone come obiettivo l`aggiornamento delle conoscenze necessarie per continuare a svolgere l`incarico di RSPP ai sensi dell`art.34 del D.Lgs.81/2008.

validità: 60 mesi

Corso di aggiornamento per RSPP – datori di lavoro – settore di rischio basso (6 ore)

55,00 

L`articolo 34, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 dispone che il datore di lavoro, che abbia assunto direttamente l`incarico di RSPP in aziende con rischio basso, debba obbligatoriamente frequentare corsi di aggiornamento quinquennali della durata di 6 ore, secondo modalita` e contenuti didattici specificati nell`accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e pubblicato in G.U. l`11 gennaio 2012. Il corso si pone come obiettivo l`aggiornamento delle conoscenze necessarie per continuare a svolgere l`incarico di RSPP ai sensi dell`art.34 del D.Lgs.81/2008.

validità: 60 mesi

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